Polizza assicurativa

Viene di seguito pubblicato un estratto della polizza assicurativa stipulata da AVIS Provinciale Bergamo per i consiglieri, i volontari e i donatori.

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INFORTUNI

art. 12 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’attività dell’associazione è “prelievo e raccolta di sangue”.

SEZIONE A – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L’assicurazione vale per gli infortuni subiti durante l’attività che i componenti del consiglio svolgono nell’espletamento del loro mandato (compresi i trasferimenti e le missioni).
L’assicurazione non è operante per quelle persone la cui attività professionale principale (cioè assimilabile per mansioni e per continuità ad una forma lavorativa a tempo pieno) è quella svolta per il consiglio di amministrazione.

SEZIONE B – VOLONTARI
L’assicurazione è prestata per gli infortuni che dovessero subire il presidente, i consiglieri, i revisori dei conti, i probiviri delle sezioni comunali e gli iscritti all’associazione contraente durante lo svolgimento delle attività di volontariato di cui alla legge 266 dell’11.8.91 per conto della contraente: volantinaggio, raccolta fondi, attività correlate al prelievo (somministrazione di bevande, assistenza, allestimento dell’accoglienza), riunioni, attività di organizzazione e partecipazione a feste sociali.
In caso di sinistro la contraente è tenuta a provare che lo stesso è avvenuto nell’ambito dello svolgimento dell’attività di cui al punto precedente.

SEZIONE C – DONATORI
L’assicurazione vale per gli infortuni occorsi al donatore di sangue iscritto alla contraente e ai donatori occasionali:
a) durante il trasferimento (escluso il trasporto aereo) dall’abitazione o dal luogo di lavoro del donatore al luogo (ospedale, clinica, posto di pronto soccorso, abitazione del paziente) dove dovrà effettuarsi la donazione;
b) duramte il ritorno del donatore dal luogo ove è avvenuta la donazione (escluso il trasporto aereo) alla propria abitazione oppure al posto di lavoro;
c) in occasione della donazione di sangue;
d) durante la permanenza nei locali dove si effettua la donazione;
e) sono compresi tutti gli eventi anche non esterni che siano la conseguenza diretta ed esclusiva di prelievo/donazione di sangue come disciplinato dal DPR 1256 del 24.08.71 art.22 (a titolo esemplificativo e non limitativo: embolia, flebiti, paraflebiti, infezioni) che si verificano entro 90 gg. da quello del prelievo e dai quali derivino morte, invalidità permanente o inabilità permanente o inabilità temporanea.

art. 13 – IDENTIFICAZIONE ASSICURATI
IDENTIFICAZIONE

Per l’identificazione delle persone assicurate faranno fede i registri che la contraente è tenuta ad avere e che si impegna ad esibire ad ogni eventuale richiesta:

  • SEZIONE A: registro consiglieri per ogni attività;
  • SEZIONE B: registro per associazioni di volontariato previsto dall’art.3 del decreto 14.2.92. Nella garanzia sono comprese quelle persone che, in occasione delle manifestazioni organizzate dalla contraente, prestano occasionalmente attività di supporto alle strutture della stessa. In caso di sinistro per queste persone è necessaria la dichiarazione autografa del Presidente della contraente (o di sezione comunale) e di due componenti del consiglio di amministrazione (riportanti data, ora, luogo) che attesti che l’infortunio è avvenuto in un contesto assicurato e che la persona infortunata ricopriva un incarico affidatole dall’associazione;
  • SEZIONE C: registro nominativo con identificazione dei donatori iscritti (compresi donatori occasionali).

art. 14 – SOMME ASSICURATE
L’assicurazione è prestata per le singole categorie/sezioni per le prestazioni e le somme della seguente tabella (euro).

LE LIMITAZIONI

art.23 – ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni causati:

a) dalla guida o uso anche come passeggero di mezzi di locomozione aerei, compresi deltaplani e ultraleggeri, salvo quanto previsto dall’Art. 28 – “Rischio volo”;

b) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo dell’abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;

c) dalla pratica di: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di difficoltà superiore al 3° grado della scala di Monaco, free climbing, skeleton, velocità pura su sci, sci estremo, football americano, rugby, hockey, discese su rapide con qualsiasi mezzo, regate o traversate in alto mare effettuate solitariamente, bungee jumping, salti dal trampolino con sci od idrosci nonché sci acrobatico, immersioni con autorespiratore, speleologia, sports aerei in genere quali a puro titolo esemplificativo deltaplani, veivoli ultraleggeri, paracadutismo, parapendio;

e) dalla partecipazione a competizioni e relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, di pallavolo, pallacanestro, pallamano, svolte sotto l’egida delle competenti Federazioni o Enti di promozione sportiva;

f) dall’uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;

g) da ubriachezza dell’Assicurato, da abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti o allucinogeni;

h) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;

i) da atti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;

j) da movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche, salvo quanto previsto dall’art.29 – “Eventi naturali catastrofici”;

k) da guerra o insurrezioni, salvo quanto previsto dall’art.30 – “Rischio di guerra”;

l) da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); patologie determinate da influenze elettromagnetiche .

Sono inoltre esclusi:

m) gli infarti e le ernie e le rotture sottocutanee dei tendini;

o) le conseguenze dell’infortunio che si concretizzino nella sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.)

p) infortuni subiti prima della decorrenza della presente polizza;

q) conseguenza di malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici.

art. 24 – LIMITI DI ETA’
L’assicurazione vale fino alla scadenza annuale successiva al compimento dell’80°anno di età.
Per quanto riguarda la garanzia Assistenza permanente la copertura cessa al raggiungimento del 65° anno di età.
L’eventuale incasso del premio relativo (che verrà a richiesta restituito) non vale in ogni caso ai fini della copertura.

art. 25 – PERSONE NON ASSICURABILI
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), sieropositività da H.I.V., da Parkinson, nonché le persone affette dalle seguenti infermità mentali: schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoici, altre infermità mentali caratterizzate da sindromi organiche cerebrali.
L’assicurazione cessa di avere efficacia con il loro manifestarsi.

LE ESTENSIONI

art. 27 – VALIDITÀ TERRITORIALE

L’assicurazione vale per il mondo intero.